L'intervento di consulenza consente di affiancare l’azienda produttrice nelle seguenti fasi necessarie per la marcatura CE dei propri prodotti:
La realizzazione del manuale di trasporto, installazione, uso e manutenzione del prodotto comprende:
La realizzazione del manuale di trasporto, installazione, uso e manutenzione del prodotto comprende:
Compilazione della dichiarazione di conformità con le direttive e le normative armonizzate applicate.
Disegno e realizzazione della targa di identificazione con tutti i dati tecnici.
Compilazione della dichiarazione di conformità con le direttive e le normative armonizzate applicate.
Disegno e realizzazione della targa di identificazione con tutti i dati tecnici.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede di procedere all'esecuzione di specifiche attività al fine di innalzare il livello di sicurezza degli impianti integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione, fino a una corretta installazione e manutenzione.
Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, art. 2, la macchina è definita come:
ART 2. “Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.
La Direttiva 97/23/CE (PED) relativa al controllo dei rischi e sicurezza pressione, prevede la conformità a requisiti essenziali di sicurezza di tutti gli impianti e delle singole attrezzature che operano ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar relativi (es. caldaie, recipienti a pressione, tubazioni ed accessori) immessi sul mercato europeo.
La consulenza della Giomo Srl nella certificazione CE secondo la direttiva PED comprende la realizzazione della:
La direttiva 94/9/CE regolamenta i requisiti di sicurezza per gli apparecchi e le attrezzature adatte all'utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e ne definisce i criteri che garantiscono la libera circolazione sul mercato.
Il campo di applicazione della Direttiva riguarda la progettazione e fabbricazione degli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
La direttiva prevede che sia responsabilità dell'utilizzatore finale individuare le “Zone” classificate come “con pericolo di esplosione” (ai sensi della Direttiva 99/92/CE) e successivamente scegliere apparecchi adatti alle rispettive zone di utilizzo.
Gli apparecchi sono classificati, in base alla zona di utilizzo, in:
A seguito della classificazione dell'apparecchio, il fabbricante sceglie la procedura di valutazione della conformità del prodotto alla Direttiva.
Il fabbricante deve produrre il fascicolo tecnico, documento che dimostra - attraverso considerazioni tecniche, prove di laboratorio ed eventuale impiego di Norme Armonizzate - la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'Allegato II della Direttiva.
Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'organismo notificato (ove previsto), il fabbricante potrà Dichiarare la conformità del prodotto alla Direttiva e apporre la marcatura CE.
Giomo SRL può affiancare il fabbricante nello svolgimento di tutte le procedure di valutazione della conformità previste per gli apparecchi e nella realizzazione del fascicolo tecnico, ovvero:
La consulenza riguarda:
La direttiva 93/42/CEE, recentemente modificata dalla direttiva 2007/47/CE, nasce per garantire la libera circolazione dei dispositivi medici; il suo campo di applicazione copre qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo, a scopo di:
Sono esclusi dal campo di applicazione:
I dispositivi sono classificati in 4 classi (I, IIa, IIb e III) in funzione del rischio connesso all'utilizzo. L'attribuzione della classe segue le regole definite nell'Allegato IX.
In funzione della classe di rischio, il fabbricante può scegliere tra diverse procedure di valutazione della conformità, che prevedono interventi più o meno significativi da parte dell'Organismo Notificato. In tutti i casi è compito del fabbricante predisporre la documentazione tecnica del prodotto, essenziale ai fini della valutazione della conformità dello stesso alla direttiva.