MARCATURE CE

L'intervento di consulenza consente di affiancare l’azienda produttrice nelle seguenti fasi necessarie per la marcatura CE dei propri prodotti:

    • Valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione del prodotto.
      • Materiali e prodotti utilizzati per la costruzione o prodotti impiegati ed originati durante l’uso.
      • Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
      • Avaria del circuito di alimentazione di energia e del circuito di comando
      • Software per la gestione del prodotto
      • Rischi di natura meccanica
        • Stabilità
        • Rottura durante il funzionamento
        • Caduta e proiezione di oggetti
        • Elementi mobili
      • Protezioni da adottare
      • Rischi dovuti all'energia statica
      • Rischi dovuti ad errori di montaggio
      • Rischi dovuti a temperature estreme
      • Rischi d’incendio
      • Rischi di esplosione
      • Rischi dovuti al rumore
      • Rischi dovuti ad emissioni di gas, ecc.
      • Rischio di caduta
      • Rischi dovuti alla manutenzione
      • Segnalazioni ed allarmi
    • Relazione con la segnalazione delle eventuali non conformità alle normative ed alle legislazioni vigenti e con l’indicazione delle possibili soluzioni.
    • Creazione del fascicolo tecnico del prodotto
    • Elenco dei rischi residui (non eliminabili) con le relative procedure di sicurezza da inserire nel manuale d’istruzioni e da seguire durante l’installazione, l’uso, la manutenzione e la dismissione del prodotto.
    • La realizzazione del manuale di trasporto, installazione, uso e manutenzione del prodotto comprende:

      • Analisi della documentazione tecnica fornita dai fornitori
      • Selezione e riorganizzazione delle informazioni utili alla redazione del manuale del prodotto
      • Redazione del testo del manuale
      • Informazioni generali
      • Descrizione delle principali parti del prodotto
      • Sicurezza del prodotto
      • Trasporto ed installazione
      • Primo avviamento
      • Utilizzo del prodotto
      • Arresto del prodotto
      • Manutenzione del prodotto
      • Demolizione
      • Progetto grafico del manuale
      • Realizzazione dei disegni, foto con annotazioni
      • Impaginazione
      • Creazione degli indici e della copertina
    • Valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione del prodotto.
      • Materiali e prodotti utilizzati per la costruzione o prodotti impiegati ed originati durante l’uso.
      • Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
      • Avaria del circuito di alimentazione di energia e del circuito di comando
      • Software per la gestione del prodotto
      • Rischi di natura meccanica
        • Stabilità
        • Rottura durante il funzionamento
        • Caduta e proiezione di oggetti
        • Elementi mobili
      • Protezioni da adottare
      • Rischi dovuti all'energia statica
      • Rischi dovuti ad errori di montaggio
      • Rischi dovuti a temperature estreme
      • Rischi d’incendio
      • Rischi di esplosione
      • Rischi dovuti al rumore
      • Rischi dovuti ad emissioni di gas, ecc.
      • Rischio di caduta
      • Rischi dovuti alla manutenzione
      • Segnalazioni ed allarmi
    • Relazione con la segnalazione delle eventuali non conformità alle normative ed alle legislazioni vigenti e con l’indicazione delle possibili soluzioni.
    • Creazione del fascicolo tecnico del prodotto
    • Elenco dei rischi residui (non eliminabili) con le relative procedure di sicurezza da inserire nel manuale d’istruzioni e da seguire durante l’installazione, l’uso, la manutenzione e la dismissione del prodotto.
    • La realizzazione del manuale di trasporto, installazione, uso e manutenzione del prodotto comprende:

      • Analisi della documentazione tecnica fornita dai fornitori
      • Selezione e riorganizzazione delle informazioni utili alla redazione del manuale del prodotto
      • Redazione del testo del manuale
      • Informazioni generali
      • Descrizione delle principali parti del prodotto
      • Sicurezza del prodotto
      • Trasporto ed installazione
      • Primo avviamento
      • Utilizzo del prodotto
      • Arresto del prodotto
      • Manutenzione del prodotto
      • Demolizione
      • Progetto grafico del manuale
      • Realizzazione dei disegni, foto con annotazioni
      • Impaginazione
      • Creazione degli indici e della copertina
    • Compilazione della dichiarazione di conformità con le direttive e le normative armonizzate applicate.

    • Disegno e realizzazione della targa di identificazione con tutti i dati tecnici.

    • Compilazione della dichiarazione di conformità con le direttive e le normative armonizzate applicate.

    • Disegno e realizzazione della targa di identificazione con tutti i dati tecnici.

    Riguarda

    • Valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione del prodotto.
      • Materiali e prodotti utilizzati per la costruzione o prodotti impiegati ed originati durante l’uso.
      • Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
      • Avaria del circuito di alimentazione di energia e del circuito di comando
      • Software per la gestione del prodotto
      • Rischi di natura meccanica
        • Stabilità
        • Rottura durante il funzionamento
        • Caduta e proiezione di oggetti
        • Elementi mobili
      • Protezioni da adottare
      • Rischi dovuti all'energia statica
      • Rischi dovuti ad errori di montaggio
      • Rischi dovuti a temperature estreme
      • Rischi d’incendio
      • Rischi di esplosione
      • Rischi dovuti al rumore
      • Rischi dovuti ad emissioni di gas, ecc.
      • Rischio di caduta
      • Rischi dovuti alla manutenzione
      • Segnalazioni ed allarmi
    • Relazione con la segnalazione delle eventuali non conformità alle normative ed alle legislazioni vigenti e con l’indicazione delle possibili soluzioni.
    • Creazione del fascicolo tecnico del prodotto
    • Elenco dei rischi residui (non eliminabili) con le relative procedure di sicurezza da inserire nel manuale d’istruzioni e da seguire durante l’installazione, l’uso, la manutenzione e la dismissione del prodotto.
    • Consulenza per l'analisi dei rischi dell'installazione e la scelta delle protezioni finali
    • Verifiche sulle macchine da integrare, acquistate come componenti
    • Verifiche della documentazione dei fornitori
    • Allestimento e integrazione del fascicolo tecnico finale
    • Allestimento e integrazione del manuali di istruzioni finale
    • Aggiornamento tecnologico delle protezioni per macchine esistenti
    • Redazione di schede per l'uso in sicurezza per macchine aggiornate

    DIRETTIVE

    La Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede di procedere all'esecuzione di specifiche attività al fine di innalzare il livello di sicurezza degli impianti integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione, fino a una corretta installazione e manutenzione.

    Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, art. 2, la macchina è definita come:

    ART 2. “Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

    Certificazione 97/23/CE - PED degli insiemi o delle attrezzature

    La Direttiva 97/23/CE (PED) relativa al controllo dei rischi e sicurezza pressione, prevede la conformità a requisiti essenziali di sicurezza di tutti gli impianti e delle singole attrezzature che operano ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar relativi  (es. caldaie, recipienti a pressione, tubazioni ed accessori) immessi sul mercato europeo.

    La consulenza della Giomo Srl nella certificazione CE secondo la direttiva PED comprende la realizzazione della:

    • Descrizione generale dell'attrezzatura a pressione
    • PMA – Scheda di valutazione dei materiali dell’impianto
    • Elenco delle tubazioni e dei raccordi
    • Calcolo delle tubazioni
    • Calcolo delle apparecchiature
    • Analisi dei rischi secondo la direttiva 97/23/CE
    • Fascicolo tecnico delle tubazioni ed apparecchiature
    • Ispezione visiva delle saldature
    • Rapporti sulle prove effettuate come rapporti della prova a pressione
    • Qualifiche dei processi di fabbricazione e di prova, nonché le qualifiche o all'approvazione del personale ad essi preposto in base all'allegato I della PED.
    • Manuale d'istruzioni per l'uso e la manutenzione degli impianti o delle apparecchiature
    • Certificati e documentazione tecnica delle apparecchiature
    • Certificati e documentazione tecnica delle valvole di sicurezza e dei pressostati
    • Certificati dei materiali delle tubazioni
    • Certificati dei componenti (rubinetteria, raccordi, TEE, riduzioni, ecc.)
    • Dichiarazione CE di conformità secondo la direttiva PED.
    • Dichiarazione CE di conformità dell’intero impianto riguardante tutte le direttive pertinenti.
    • Allestimento completo del fascicolo tecnico
    • Visite per l’ispezione dell’impianto e l’approvazione dell’ente notificato

    Certificazione prodotti in conformità con la direttiva atex 94/4/ce

    La direttiva 94/9/CE regolamenta i requisiti di sicurezza per gli apparecchi e le attrezzature adatte all'utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e ne definisce i criteri che garantiscono  la libera circolazione sul mercato.

    Il campo di applicazione della Direttiva riguarda la progettazione e fabbricazione degli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

    La direttiva prevede che sia responsabilità dell'utilizzatore finale individuare le “Zone” classificate come “con pericolo di esplosione” (ai sensi della Direttiva 99/92/CE) e successivamente scegliere apparecchi adatti alle rispettive zone di utilizzo.

    Gli apparecchi sono classificati, in base alla zona di utilizzo, in:

    • gruppi (I - miniere; II - altri luoghi);
    • categorie (M1, M2, 1, 2, 3);
    • tipo di sostanza combustibile miscelata in aria (G - Gas, D - polvere).

    A seguito della classificazione dell'apparecchio, il fabbricante sceglie la procedura di valutazione della conformità del prodotto alla Direttiva.

    Il fabbricante deve produrre il fascicolo tecnico, documento che dimostra - attraverso considerazioni tecniche, prove di laboratorio ed eventuale impiego di Norme Armonizzate - la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'Allegato II della Direttiva.

    Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'organismo notificato (ove previsto), il fabbricante potrà Dichiarare la conformità del prodotto alla Direttiva e apporre la marcatura CE.

    Giomo SRL  può affiancare il fabbricante nello svolgimento di tutte le procedure di valutazione della conformità previste per gli apparecchi e nella realizzazione del fascicolo tecnico, ovvero:


    La consulenza riguarda:

    • Descrizione generale dell’apparecchio
    • Check list dei RESS (requisiti essenziali di sicurezza e salute dell’Allegato II della direttiva ATEX 94/9/CE)
    • Valutazione dei rischi di accensione
    • Manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparecchiatura
    • Dichiarazione CE di conformità con normative di riferimento
    • Targa di identificazione ATEX
    • Disegni dell’apparecchiatura e dei componenti
    • Rapporti di prova
    • Distinta dell’apparecchio con l’elenco dei materiali
    • Schede tecniche  e certificati dei materiali e componenti dell’apparecchiatura
    • Indice dell’fascicolo tecnico
    • Compilazione modulistica per il deposito del fascicolo

    MANUALE DELLE ISTRUZIONI SECONDO LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

    Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali”; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.


    CONTENUTO MINIMO DELLE ISTRUZIONI
    (SECONDO PUNTO 1.7.4.2.)

    Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

    1. la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
    2. la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
    3. la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
    4. una descrizione generale della macchina;
    5. i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
    6. una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
    7. una descrizione dell'uso previsto della macchina;
    8. le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
    9. le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
    10. le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
    11. le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
    12. le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
    13. le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
    14. le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
    15. le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
    16. le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
    17. il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
    18. la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
    19. le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
    20. le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
    21. le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
      • il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
      • il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
      • il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
    22. se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.

    La direttiva 93/42/CEE, recentemente modificata dalla direttiva 2007/47/CE, nasce per garantire la libera circolazione dei dispositivi medici; il suo campo di applicazione copre qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo, a scopo di:

    • diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
    • diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
    • studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
    • intervento sul concepimento.

    Sono esclusi dal campo di applicazione:

    • i dispositivi destinati alla diagnosi in vitro,
    • i dispositivi impiantabili attivi,
    • i medicinali,
    • i prodotti cosmetici,
    • il sangue umano e suoi derivati,
    • gli organi, i tessuti derivati da tessuti o cellule di origine umana,
    • gli organi, i  tessuti o le cellule di origine animale.

    I dispositivi sono classificati in 4 classi (I, IIa, IIb e III) in funzione del rischio connesso all'utilizzo. L'attribuzione della classe segue le regole definite  nell'Allegato IX.

    In funzione della classe di rischio, il fabbricante può scegliere tra diverse procedure di valutazione della conformità, che prevedono interventi più o meno significativi da parte dell'Organismo Notificato. In tutti i  casi è compito del fabbricante predisporre  la documentazione tecnica del prodotto, essenziale ai fini della valutazione della conformità dello stesso alla direttiva.

    LA MARCATURA CE NELL'UNIONE EUROPEA

    Il mercato unico europeo è uno dei grandi successi del nostro tempo: è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere L’Unione Europea, sin dall'inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che, dopo la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno, con strumenti originali ed innovativi.
    Tali Direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali (es. prodotti elettrici, giocattoli), sono dette del “Nuovo Approccio”. Una caratteristica rilevante di tali direttive consiste nella possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.


    CHE COS'È LA MARCATURA CE?

    È l'indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.

     

    LA MARCATURA CE È UN MARCHIO DI QUALITÀ O DI ORIGINE ?

    No, né di qualità né di origine e non significa “Made in Europa”. Essa è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i.

     

    CHE FORMA DEVE AVERE LA MARCATURA CE?

    La forma indicata di seguito:  Marchio Europeo CESe a causa delle dimensioni del prodotto è necessario che la marcatura sia rimpicciolita (comunque non sotto i cinque mm) o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni.

     

    DOVE DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

    Sul prodotto. Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, sull'eventuale imballaggio e sull'eventuale documentazione di accompagnamento

     

    CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?

    Il fabbricante, se risiede nell'Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.

     

    QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

    Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso in cui direttive specifiche non dispongano altrimenti.

     

    SE UN PRODOTTO RICADE SOTTO PIÙ DIRETTIVE DEVE AVERE PIÙ MARCATURE CE?

    No, sempre una sola marcatura.

     

    TUTTI I PRODOTTI DEVONO AVERE LA MARCATURA CE?

    No, soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del “Nuovo approccio” (es. giocattoli, tutti i prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione).

     

    I COMPONENTI DEI PRODOTTI DEVONO ANCH'ESSI AVERE LA MARCATURA CE?

    No, se la commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè se detti componenti sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente.
    Sì, se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio.

     

    QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE?

    Immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi ai requisiti contemplati dalle Direttive sotto cui il prodotto ricade, in particolare i requisiti di sicurezza

     

    QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PREPARARE IL FABBRICANTE?

    Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione di Conformità”, in cui indica la/e Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione deve essere disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

     

    CHE COS'È UN ORGANISMO NOTIFICATO (ON)?

    È un istituto tecnico riconosciuto dalle Autorità Competenti di uno Stato Membro della UE e notificato alla Commissione europea. L’Organismo, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e Direttiva/e che li riguardano.

     

    QUANDO È NECESSARIO L’INTERVENTO DEGLI ON?

    Quando è espressamente previsto dalle Direttive. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può "auto-certificare" il prodotto apponendo la marcatura CE, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Direttive stesse

     

    QUALI SONO I PRODOTTI DI LARGO CONSUMO CHE NON DEVONO RECARE LA MARCATURA CE?

    L'elenco è molto ampio. Gli esempi più comuni sono: articoli per il giardinaggio, orologi e strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, calzature da passeggio, valigeria.

     

    A CHI PUÒ RIVOLGERSI IL CONSUMATORE PER SEGNALARE UN PRODOTTO PRIVO DELLA MARCATURA OVVERO RECANTE UNA MARCATURA PALESEMENTE CONTRAFFATTA O PRESENTE SU UN PRODOTTO CHE NON DEVE RIPORTARLA?

    Può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. al Ministero delle Attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; es. al Ministero della Salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista); inoltre può rivolgersi, per consigli e assistenza, ad una associazione a tutela dei consumatori

     

    GLOSSARIO

    Le definizioni riportate sono quelle in uso a livello comunitario.

     

    UNIONE EUROPEA (UE):

    organizzazione di Paesi Europei, cui aderisce l’Italia, fondata come CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957 e definita nell'attuale struttura e finalità con il Trattato di Maastricht del 1993.
    Il suo compito è quello di “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati Membri e i loro popoli”.
    La UE si prefigge, tra l’altro, di “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato”, mediante uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione economica e monetaria.


    DIRETTIVA

    norma giuridica emanata dalle Istituzioni comunitarie: Consiglio e Parlamento.
    Le Direttive in genere non sono direttamente applicabili, ma devono essere trasposte da apposite disposizioni legislative di recepimento a livello nazionale; dette disposizioni introducono anche la parte sanzionatoria, non presente nel testo delle Direttive.


    NORME TECNICHE ARMONIZZATE

    norme che definiscono le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e le prove di verifica relative. Sono elaborate dagli Organismi di normazione europei:
    CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETS per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni e CEN per i prodotti degli altri settori. Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE).


    PAESE TERZO

    Paese non facente parte dell’Unione Europea.


    PRODUTTORE / FABBRICANTE

    soggetto fisico o giuridico che professionalmente intraprende una attività economica consistente nella organizzazione di impresa finalizzata all'offerta di prodotti.


    IMPORTATORE

    soggetto fisico o giuridico che effettua la prima immissione di un prodotto proveniente da un Paese terzo nel mercato comunitario.


    IMPORTAZIONE

    attività economica consistente nella introduzione nel mercato comunitario di merci provenienti da Paesi terzi. Non si parla mai di importazione nel passaggio di un prodotto da un Paese all'altro nell'ambito dell’UE.


    IMBALLAGGIO

    recipiente, supporto o qualsiasi altro tipo di involucro in cui il prodotto è contenuto ed utilizzato per presentare e proteggere il prodotto stesso, recante, talvolta, anche informazioni sulle sue caratteristiche.